Portale Agricoltura - Regione Emilia-Romagna

Salta ai contenuti

Sei in: Home ›› Box Informazioni ›› Politiche Faunistiche e Venatorie ›› Protezione della fauna

 

Protezione della fauna

Per l´art. 10 della legge 157/92 il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l´attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni.
Il territorio di protezione comprende anche le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l´immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all´ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio ed i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone.
Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

La pianificazione faunistica regionale prevede la destinazione di almeno il 23% del territorio agro-silvo-pastorale a zone di protezione della fauna selvatica di cui all´art. 10, commi 3 e 4 della L 157/92.
In ogni Provincia pertanto la superficie complessivamente destinata a istituti di protezione e produzione deve rispettare i seguenti rapporti minimi:

  • sino a un cacciatore ogni 20 ettari di s.a.s.p.: almeno il 15% di istituti di protezione e produzione oppure il 14% nel caso in cui il restante 1% sia rappresentato da aree di rispetto aventi le caratteristiche soprariportate;
  • sino a un cacciatore ogni 25 ettari di s.a.s.p.: almeno il 25% di istituti di protezione e produzione o il 23% nel caso in cui il restante 2% sia rappresentato da aree di rispetto di cui sopra;
  • sino a un cacciatore ogni 30 ettari ed oltre di s.a.s.p.: almeno il 30% di istituti di protezione e produzione o il 27% nel caso in cui il restante 3% sia rappresentato da aree di rispetto di cui sopra.

Ai fini dell´individuazione di tale rapporto le Province devono considerare la rispettiva superficie agro-silvo-pastorale complessiva ed il numero complessivo delle iscrizioni negli ATC provinciali.

L´estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale. L´estensione delle zone di protezione e´ rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, entro i limiti complessivi di superficie indicati negli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.
Nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell´ art. 15 della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata l´attivita´ venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonche´ mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. E´ altresi´ trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali.
Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalita´ indicate al comma 14 dell´art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia puo´ destinare le zone non vincolate per l´opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell´ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.

La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante:

  • la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;
  • la vigilanza e l´ assistenza tecnica;
  • la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni;
  • gli interventi di promozione della conservazione o dell´incremento delle specie programmate;
  • la disciplina per l´accesso all´oasi.

La Provincia in vista di particolari ed eccezionali necessita´ faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell´INFS, puo´ disporre coattivamente l´istituzione, la modifica o la revoca di zone di protezione, anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale.
Il vincolo di destinazione delle zone di protezione non puo´ essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l´allontanamento con mezzi ecologici.
I confini delle zone di protezione della fauna sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell´ambito di protezione, poste a una distanza di non piu´ di duecento metri l´una dall´altra. Le tabelle possono essere collocate anche all´ interno della zona, ovunque se ne ravvisi l´opportunita´.
Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d´acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell´acqua. Quando il confine coincide con un corso d´acqua, l´apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla fauna selvatica di abbeverarsi rimanendo nell´area protetta.