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Aree di rispetto

Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica, gli organismi direttivi degli ATC, mediante programmi, possono istituire aree di rispetto.
In tali aree, tabellate a cura dell´ATC, l´esercizio venatorio puo´ essere vietato ad una o a piu´ specie o stabilito secondo modalita´ piu´ restrittive rispetto al restante territorio dell´ATC, per una durata sufficiente a consentire un´efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di rispetto non puo´ superare complessivamente il dieci per cento della superficie.
In tali aree i danni alle attività agricole sono a carico degli ambiti territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette.
Le aree di rispetto sono finalizzate alla protezione di talune specie senza peraltro escludere la possibilità di effettuare prelievi venatori oculati su altre specie.
I prelievi ammessi, per la natura stessa di tali aree, devono quindi essere effettuati utilizzando necessariamente forme di abbattimento a basso impatto e un numero limitato di interventi.
Il ricorso all´istituzione di tali aree è particolarmente opportuno laddove sono presenti specie, quali ad esempio il cinghiale e i cervidi che a causa del forte impatto con le attività agricole, sconsigliano l´istituzione di zone a totale protezione della fauna.
Per i Cervidi è consentita, sulla base di un piano di abbattimento, esclusivamente la caccia in selezione. Per quanto riguarda il cinghiale, oltre alla caccia in selezione, è consentita la caccia con il metodo della girata. Può essere altresì ammesso lo svolgimento di non più di quattro battute o braccate nel corso della stagione venatoria, con l´uso di non più di sei cani.
Nelle aree di rispetto può essere consentita la cattura di fauna selvatica a fini di ripopolamento.
Ciascuna area di rispetto è soggetta ad un apposito regolamento di gestione che l´ATC deve trasmettere alla Provincia mediante il programma annuale di attività.
La Provincia verifica l´uniformità tra i regolamenti delle singole aree di rispetto al fine di garantire una gestione globale ed integrata del territorio provinciale.

Possono entrare a far parte della percentuale del 23% le Aree di Rispetto nelle quali l´esercizio venatorio sia vietato a tutte le specie.
Nel caso in cui le Aree di Rispetto siano istituite in zone collinari e montane dove sia consentita la sola caccia al cinghiale o ai Cervidi, con le modalità descritte nell´alinea Aree di Rispetto , motivata da documentati problemi gestionali, la percentuale suddetta può scendere in proporzione a dette Aree e comunque non al di sotto del 20% del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
Tutte le altre Aree di Rispetto non possono essere incluse nel territorio destinato a protezione.

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