Parchi e riserve naturali
Nei parchi e nelle riserve naturali l´attività venatoria è vietata ad eccezione delle aree contigue di cui all´art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, come modificata dalle LL.RR. 21 febbraio 2005, n. 10 e 6 marzo 2007, n.4, concernente la disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000.
Nei parchi e nelle riserve naturali sono consentiti solo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.
Al fine di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica del territorio regionale, i prelievi, gli abbattimenti e le immissioni di fauna selvatica all´interno dei parchi devono avvenire nel rispetto della Carta regionale delle vocazioni faunistiche ed in raccordo con la pianificazione faunistica del territorio.
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