Zone di rifugio
La Provincia, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, e´ vietato l´ esercizio della caccia. L´istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilita´ di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.
Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l´estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole
Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.
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