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Vigilanza venatoria

La L.R. 27 luglio 2007, n.16 ha modificato la L.R. 8/94 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l´esercizio dell´attività venatoria" introducendo, fra l´altro, importanti modifiche in materia di vigilanza venatoria volontaria.

Gli artt. 58 e 59, in particolare, hanno disciplinato il coordinamento dei servizi di vigilanza, prevedendo:

  • l´approvazione, da parte della Regione, di una direttiva che individui modalità omogenee per l´impiego delle guardie volontarie, al fine di uniformarne l´espletamento dei relativi compiti;
  • l´adozione, da parte delle Province, di un "Regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria" da predisporre sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva regionale;
  • la prescrizione dell´osservanza del Regolamento Provinciale anche da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie - peraltro regolamentate dalla L.R. 23/89 e dalle successive quattro direttive regionali attuative della legge - laddove svolgano attività di vigilanza venatoria in collaborazione con le Province.

In attuazione delle modifiche previste dalla L.R. 16/2007 il 30 giugno 2008 è stata pertanto emanata la "Direttiva alle Amministrazioni Provinciali per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 come modificati dalla L.R. 16/07".

Documenti

Per informazioni contattare:
Claudia Resta, tel. 051 5274441, e-mail: cresta@regione.emilia-romagna.it