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GENNAIO 1999 - anno 27°, n. 1

 

Editoriale

Nuove regole per la cooperazione

Paolo Cattabiani

"La cooperazione agroalimentare: una risorsa per il cambiamento" è stata la parola d'ordine del recente congresso dell'Anca-Legacoop dell'Emilia-Romagna. Noi vorremmo fare del termine chiave di questa frase, "cambiamento", la leva più importante con la quale operare. Scomparso infatti quasi del tutto il collante ideologico che ha in parte motivato l'appartenenza dei soci alla cooperativa, non è vero che al suo posto non è rimasto niente: sono rimasti i bisogni dei soci ed è da questi che dobbiamo ripartire per ridisegnare il profilo della cooperazione agroalimentare.
Riqualificare il progetto cooperativo significa tra le altre cose: affrontare la questione del rapporto tra socio e cooperativa con strumenti aggiornati in grado di interpretare il presente e di cogliere le potenzialità del futuro; un adeguamento della legislazione capace di accompagnare attivamente lo sviluppo dell'impresa cooperativa.Dobbiamo prendere coscienza che in cooperativa vi sono soci-imprenditori tra loro diversi che devono essere trattati in modo differente ed allo stesso modo soddisfacente. I probi pionieri di Rochdale hanno dettato il principio "una testa un voto" perché 154 anni fa questo problema non esisteva. Adesso il problema è quello di trovare un nuovo collante, basato su nuove regole, in grado di stabilire adeguate compatibilità tra esigenze diverse di soggetti (i soci) tra loro dissimili: in una parola di emendare, senza snaturarlo, il principio di "una testa un voto". La strutturale bassa capitalizzazione è un'altra delle caratteristiche che hanno sempre caratterizzato la cooperazione. Si è provato in questi anni a fare fronte a questa criticità, prima sommando alla capacità di reddito l'aiuto di contributi pubblici a sostegno degli investimenti e poi attraverso processi di riassetto societario. La norma che consente di accantonare a riserve indivisibili gli utili prodotti dalle cooperative rappresenta lo strumento che ha permesso di raggiungere livelli consistenti di patrimonializzazione.
L'accumulazione indivisibile ha però anche determinato la rinuncia alla remunerazione dei soci sia sul versante dei ristorni, sia su quello della distribuzione degli utili, sia infine su quello di accesso al "capital gain". Si tratterebbe pertanto di prevedere, in sede statutaria, la facoltà (non l'obbligo) di costruire riserve disponibili (max 49%) e distribuibili ai soci finanziatori solo al momento dello scioglimento della cooperativa e di determinare la libera trasferibilità delle azioni.
Fermo restando che le riserve indivisibili comunque si alimentano con almeno il 51% degli utili, la riserva divisibile può a sua volta essere nutrita attraverso una quota di utili proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori e patrimonio delle cooperative. Ovviamente, il regime fiscale da riservare agli utili destinati alla remunerazione dei soci finanziatori ed alle riserve disponibili non potrà che essere quello ordinario. A nostro parere, dar corso a questi mutamenti non significa procedere ad una omologazione acritica del nostro modello; al contrario, vuol dire garantirgli maggiore flessibilità, mantenendo alcuni irrinunciabili tratti distintivi.

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