"Boschetti" aziendali e trasporto fitofarmaci: 2 novità nel decreto di semplificazione.
Le aree boscate - i cosiddetti “boschetti” - realizzate dagli agricoltori in applicazione delle misure agro ambientali del Programma regionale di sviluppo rurale (PSR), potranno esser ripristinate, decorso il termine previsto, come terreni agricoli a tutti gli effetti. Inoltre gli agricoltori potranno finalmente trasportare con i propri mezzi aziendali i contenitori vuoti di fitofarmaci all’interno dell’azienda agricola, senza dover ricorrere a ditte specializzate.
Sono queste le due importanti novità per il mondo agricolo contenute nel decreto legge sulla semplificazione approvato venerdì 27 gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri. "Vengono accolte due richieste da tempo avanzate da questa Regione al precedente Governo – commenta l’assessore regionale all’agricoltura Tiberio Rabboni – voglio cogliere l’occasione per esprimere il mio apprezzamento al Ministro Mario Catania, per l’attenzione e per la capacità di intervento su questioni che da tempo attendevano una soluzione".
Per quanto riguarda i “boschetti aziendali” Rabboni parla di una situazione paradossale che finalmente è stata risolta e che di fatto espropriava gli agricoltori del loro diritto di coltivazione. Le misure agro ambientali del PSR prevedono che, per motivi di riequilibrio naturale, un’area agricola possa per un periodo di tempo che va dai 10 ai 20 anni essere trasformata in superficie boscata, con la possibilità, al termine del contratto agro ambientale, di essere di nuovo coltivata. Tale possibilità in Italia era di fatto annullata dalla vigente legge sulla forestazione, che stabilisce che qualsiasi superficie boscata di ampiezza maggiore ai 2 mila mq non può più essere riconvertita.
In Emilia-Romagna attualmente sono oltre 3 mila gli ettari di superficie agricola adibita a “boschetti”, molti dei quali prossimi alla scadenza.
Per quanto riguarda invece il trasporto dei contenitori vuoti di fitofarmaci, il decreto legge sulla semplificazione stabilisce che possano ora essere trasportati dagli stessi agricoltori, senza ricorrere a ditte esterne, purché entro i confini aziendali e tra corpi aziendali diversi se entro un raggio non superiore ai 10 chilometri. Per gli agricoltori soci di consorzi agrari o cooperative è possibile il trasporto dei contenitori, non più classificati come rifiuti, presso i depositi temporanei delle strutture consorziali o cooperative senza più, quindi, il ritiro azienda per azienda e senza doversi singolarmente accollare i costi per l'iscrizione all’albo dei trasportatori.


