Caccia, l’assessore regionale Rabboni replica a Bartolini
Bologna - «Sono costretto, mio malgrado, a ritornare sull’argomento della caccia in deroga allo storno per precisare al Consigliere Bartolini i contenuti della Delibera della Giunta 1112 del 2011». Così l’assessore regionale all’Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatoria Tiberio Rabboni interviene per replicare al Consigliere regionale (Pdl) Bartolini sul tema della caccia allo storno.
«I quantitativi dei capi prelevati – precisa l'assessore Rabboni – devono essere indicati a cura dei cacciatori interessati negli appositi riepiloghi nel tesserino venatorio regionale, che dovranno essere inviati congiuntamente alla Provincia di residenza entro il termine ultimo del 31 gennaio 2012. Si tratta, quindi, da parte del cacciatore di un unico adempimento. Sul tesserino stampato in marzo erano previste due schede e due date di consegna ma, proprio accogliendo la richiesta di semplificazione proveniente dalle associazioni venatorie e dalle Province, la delibera sopra citata ha dettato queste nuove prescrizioni. Sembra singolare che le associazioni venatorie diffondano promemoria contenenti informazioni errate, poiché hanno partecipato più volte ad incontri sull’argomento».
Inoltre, relativamente ai capi di abbigliamento ad alta visibilità, l’assessore Rabboni ribadisce che «la Regione Emilia-Romagna – a partire dal 2002 – prevede l’obbligo di indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità, analoghi alle prescrizioni del Codice della strada, solo ai cacciatori di cinghiale che partecipano: alle battute, alle braccate e alle girate, ai fini di migliorare le loro condizioni di sicurezza. Alcune Province, nel calendario venatorio discusso ampiamente con le associazioni venatorie, hanno autonomamente ritenuto giusto estendere questa prescrizione anche ai cacciatori che esercitano altri tipi di caccia, alcune ben specificando cosa intendono per capo di abbigliamento. La Provincia di Forlì-Cesena ha previsto nel proprio calendario che durante l’attività venatoria in forma vagante deve essere indossato almeno un capo di abbigliamento di colore vivo, intenso e ben visibile. Che cosa si intenda per capo di abbigliamento è quindi da chiedere alla Province stesse».
Sintesi di alcune norme provinciali sull'abbigliamento di caccia
La Provincia di Bologna prevede per chi esercita la caccia in forma vagante un elemento o un accessorio di abbigliamento ad alta visibilità di colore rosso/arancione.
La Provincia di Modena prevede invece, dalla terza domenica di settembre, per chi caccia la piccola selvaggina stanziale o la beccaccia in aree dove avviene il prelievo venatorio del cinghiale in forma collettiva, l’obbligo di indossare un indumento o un copricapo (pantaloni e/o camicie) e/o gilet e/o cappello, con colori ad alta visibilità.
La Provincia di Reggio Emilia, ai fini della sicurezza personale, raccomanda durante l’esercizio della caccia in forma vagante l’utilizzo di un gilet o altro capo di vestiario ad alta visibilità.
La Provincia di Rimini prevede, per chiunque eserciti la caccia in forma vagante, l’obbligo di indossare un elemento (giacchetto, gilet, casacca e berretto, eccettra) o un accessorio del proprio abbigliamento (fascia su berretto di larghezza minima visibile di 3 cm, bracciale omerale di larghezza minima visibile di 10 cm. Su ciascun braccio, triangolo o quadrato di stoffa o altro materiale di lato 10-15 cm., da apporre contemporaneamente sulla schiena e sul petto), ad alta visibilità e comunque di colore rosso, arancione o giallo.
Mancano indicazioni particolari da parte delle altre amministrazioni provinciali.


