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Rintracciabilità ed etichettatura

 

Le imprese agroalimentari sono impegnate a produrre alimenti sicuri; per farlo sottopongono i loro processi produttivi a impegnativi sistemi di autocontrollo igienico-sanitario che facilitano il rispetto delle norme obbligatorie emanate per assicurare ai cittadini un elevato livello di sicurezza alimentare.

In questo ambito l’Unione Europea ha individuato nel fattore rintracciabilità uno strumento indispensabile per perseguire l’obiettivo succitato e ne ha dettagliatamente normato la funzione nei prodotti agro-alimentari tramite il Regolamento (CE) N. 178 del 2002. Allo scopo, tale regolamento ha introdotto l’obbligo per ciascun operatore del settore alimentare di tracciare la provenienza di qualsiasi sostanza destinata a far parte di un alimento o di un mangime, e di disporre sistemi di registrazione per documentare la destinazione dei propri prodotti.

Queste informazioni sono sempre a disposizione delle autorità competenti, al fine di permettere una facile individuazione del percorso compiuto dai prodotti alimentari, elemento importante per evidenziare eventuali rischi e per organizzare un rapido ed efficace ritiro dal mercato di prodotti difettosi, qualora emergessero inconvenienti verificatisi nel corso del processo produttivo, tali da mettere a repentaglio la salute pubblica.

La rintracciabilità, tuttavia, non è solo uno strumento di carattere sanitario, ma rappresenta anche un’opportunità commerciale per quei produttori che vogliono intercettare la sempre crescente esigenza del consumatore riguardo alle informazioni sui prodotti oggetto del loro acquisto. In questo caso la documentazione dei percorsi produttivi, dal campo alla tavola, può consentire di comunicare al consumatore, oltre all’origine, altre caratteristiche sul prodotto ritenute interessanti per la sua valorizzazione.

La norma ISO 22005:2007 definisce i principi base dei regimi di rintracciabilità volontaria nel settore agroalimentare. L’efficienza di questi sistemi viene attestata dal controllo di un ente di certificazione terzo.

Il sistema documentato di rintracciabilità è la via prescelta per responsabilizzare tutte le imprese della filiera produttiva in merito al rispetto di norme a salvaguardia dei requisiti igienico-sanitari e di qualità dei prodotti e ci consente di conoscere meglio gli alimenti di cui ci cibiamo.

L’etichettatura è nel contempo parte e risultato del sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari; le informazioni che si trovano in etichetta rendono possibile una scelta più consapevole degli alimenti in relazione alle esigenze di ciascun consumatore, ai metodi produttivi impiegati (per es. tecniche particolarmente rispettose dell’ambiente, del benessere animale, ecc) e/o all’affidabilità del produttore.

Infatti, seppure tutti gli alimenti siano obbligatoriamente corredati di un'etichetta che riporta le indicazioni imposte da norme di carattere igienico-sanitario e commerciale, la stessa etichetta può essere utilizzata per veicolare al consumatore ulteriori notizie utili per le proprie scelte alimentari.

Per la carne bovina, in aggiunta alle informazioni obbligatorie, comuni a tutti i prodotti alimentari, occorre riportare in etichetta altre indicazioni cogenti relative alla provenienza dell’animale e delle sue carni, ma è anche possibile inserire nozioni facoltative che consentono una migliore conoscenza del prodotto.

 

Il Regolamento (CE) N. 1760 del 2000 spiega nel dettaglio, per tutta l’Europa, le norme da utilizzare per l’etichettatura delle carni bovine e si basa sull’anagrafe dei bovini e sul sistema di rintracciabilità delle carni.

Anche per la carne di pollame è possibile apporre in etichetta informazioni facoltative inerenti ad es. al sistema di allevamento, all’alimentazione degli animali e ad altre indicazioni che completano la conoscenza del prodotto. Il Regolamento (CE) N. 1234 del 2007dispone le modalità per la realizzazione di una etichettatura facoltativa della carne di pollame .

In entrambi i casi, l’affidabilità dell’organizzazione di filiera che garantisce il corretto flusso delle informazioni dal campo alla tavola è assicurata dal controllo di un ente terzo di controllo.