Rimborso e compensazione
Gli operatori che hanno pagato la tariffa fitosanitaria non dovuta possono chiedere al Responsabile del Servizio Fitosanitario la restituzione dell’importo erroneamente versato attraverso il rimborso oppure, in alternativa, la compensazione del versamento o dell’eccedenza di versamento.
Rimborso
L’operatore può presentare istanza di rimborso per le somme versate erroneamente.
Le istanze di rimborso della tariffa possono essere effettuate, ad esempio, nel caso in cui sia stata versata una somma non dovuta per errore di calcolo (versamento di una somma più elevata rispetto a quella dovuta), oppure quando una somma è stata erroneamente versata (per l’importazione di vegetali o prodotti vegetali non inseriti nell’All. V, Parte B, o nell’All. XXI del D. Lgs. n. 214/2005, ad esempio, la normativa non prevede il pagamento della tariffa), oppure nel caso che la ditta non intenda mai più richiedere i controlli che danno luogo all’obbligo del versamento della tariffa fitosanitaria.
L’operatore che intende avvalersi della facoltà di domandare il rimborso dovrà presentare al Responsabile del Servizio Fitosanitario una istanza, in carta libera, riportante i seguenti dati:
- le proprie generalità;
- il codice fiscale / partita I.V.A.;
- l’importo della tariffa erroneamente versato e la data;
- il motivo della richiesta di rimborso;
- il codice IBAN del proprio conto corrente bancario.
Il Servizio Fitosanitario, tuttavia, non procede al rimborso delle somme versate nei casi in cui, a seguito dei controlli documentali, di identità o fitosanitari si riscontri la non conformità alla normativa e la spedizione venga intercettata, respinta o distrutta (ad esempio, perché costituita da vegetali di vietata introduzione).
Compensazione
L’operatore che intende avvalersi della facoltà di richiedere la compensazione di somme versate erroneamente, dovrà presentare al Responsabile del Servizio Fitosanitario una richiesta, in carta libera, riportante i seguenti dati:
- le proprie generalità;
- il codice fiscale / partita I.V.A.;
- l’importo della tariffa dovuto, l’importo pagato e l’indicazione dell’eccedenza di versamento del quale si intende usufruire della compensazione;
- il motivo della richiesta di compensazione (tipo di errore avvenuto).
Nel caso della richiesta di compensazione, l’eccedenza verrà tenuta valida dal Servizio Fitosanitario per le prestazioni richieste successivamente, detraendola dalla quota dovuta. Alla richiesta di rimborso oppure a quella di compensazione deve sempre essere allegato l’originale della ricevuta del versamento effettuato.
Sono compensabili o rimborsabili solo le somme superiori a 10,33 €.
Le richieste di compensazione o rimborso possono essere predisposte secondo i modelli di seguito riportati.
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Istanza di rimborso tariffa fitosanitaria
(MSWORD, 27,65 kB) -
Richiesta di compensazione tariffa fitosanitaria
(MSWORD, 26,11 kB)


