Sanzioni e ravvedimento operoso
Sanzioni e ravvedimento operoso
La tariffa fitosanitaria, prevista dall’art. 55 del D. Lgs. n. 214/2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, anche per l’anno 2012 deve essere versata entro il 31 gennaio.
L’art. 55, comma 3, di tale decreto legislativo prevede che per il mancato o tardivo versamento della tariffa fitosanitaria si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 (recanti disposizioni in materia di violazioni di norme tributarie).
In particolare, l’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 disciplina la procedura del ravvedimento operoso, consentendo ai contribuenti che non hanno ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge la possibilità di sanare in modo spontaneo eventuali violazioni commesse in materia fiscale e tributaria, beneficiando di riduzioni delle sanzioni amministrative (l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento) ed evitando il contenzioso.
Cause ostative per l’applicazione del ravvedimento operoso sono costituite dall’avvenuta constatazione della violazione; oppure dall’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore della violazione (o i soggetti obbligati in solido) abbia avuto formale conoscenza; oppure dal decorso di un anno dalla scadenza del pagamento (ravvedimento fuori termine).
A seguito delle modifiche introdotte con il D.M. 12 dicembre 2011, emanato dal ministero dell'Economia e delle Finanze e recante “Modifica del saggio di interesse legale”, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove norme, le quali prevedono un aumento delle sanzioni previste in caso di ritardato oppure omesso versamento dei tributi (compresa la tariffa fitosanitaria).
La tabella che segue mostra le nuove modalità nel caso del ravvedimento operoso breve (il quale avviene entro 30 giorni rispetto alla scadenza del termine di pagamento) oppure in caso di ravvedimento operoso lungo (il quale avviene dal 31° giorno fino a un anno rispetto alla scadenza del termine di pagamento). Nel primo caso deve essere effettuato il versamento dell’importo dovuto, oltre al 3% di tale importo; nel secondo caso deve essere effettuato il versamento dell’importo dovuto, oltre al 3,75% di tale importo.
| ALIQUOTA | RAVVEDIMENTO | DECORRENZA |
| 3% | BREVE (entro 30 gg.) | 01/02/2012 |
| 3,75% | LUNGO (entro 1 anno) | 01/02/2012 |
In entrambi i casi deve essere effettuato anche il pagamento degli interessi moratori (questo al fine di fare in modo che il contribuente non possa conseguire un arricchimento ingiustificato), i quali, con maturazione giornaliera, sono calcolati in base al tasso legale annuo che, a partire dal 1° gennaio 2012, con il D.M. 12/12/2011 è stato elevato al 2,5% (1,5% fino al 31/12/2011):
Il tributo (come ad esempio la tariffa fitosanitaria) è la somma dovuta e non versata (es. 100,00 euro); i giorni di ritardo sono computati a partire da quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento (scadenza originaria, vale a dire data di omesso versamento, es. 16/03/2012), fino a quello in cui il versamento risulta eseguito (data di pagamento, vale a dire data di regolarizzazione, es. 15/05/2012).
100,00 * 3,75% (ritardo superiore a 30 gg.) = 3,75 (sanzione da versare)
100,00 * 2,5% * 60 / 365 = 0,41 (interessi da versare)
100,00 + 3,75 + 0,41 = 104,16 (totale)
Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati al centesimo: per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, l’importo 36,822 € va arrotondato a 36,82 €), oppure per eccesso, se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, l’importo 36,405 € va arrotondato a 36,41 €). Il pagamento dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente: nel caso di mancanza anche di uno solo di tali pagamenti il ravvedimento operoso è inefficace.
Il versamento della tariffa fitosanitaria deve essere effettuato sul conto corrente postale № 60249570, intestato alla Regione Emilia-Romagna – Tassa fitosanitaria regionale, oppure tramite bonifico bancario, sul Conto IBAN № IT 69 Y 07601 02400 000060249570.
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Riferimenti Normativi:
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
Art. 13
Ravvedimento
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Abrogato.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
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D.M. 12 dicembre 2011(1)
Modifica del saggio di interesse legale
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con il quale la misura del tasso di interesse legale è stata fissata all'1,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1
In vigore dal 30 dicembre 2011 La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2011
Il Ministro: Monti
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(1) Pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2011, n. 291.


