Tariffa fitosanitaria per importazione - esportazione di vegetali e prodotti vegetali
Il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, all’art. 55, comma 1, prevede che “Gli oneri necessari per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 19, 26, 30 e 32, nonché per le verifiche di cui agli articoli 20 e 23 ed i controlli documentali, di identità e fitosanitari di cui agli articoli 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43 e 47 sono posti a carico dell’interessato, dell’importatore o del suo agente doganale, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all’allegato XX.”.
Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che “Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.”.
Importazione da Paesi terzi
Per i vegetali e prodotti vegetali importati da Paesi terzi o esportati verso tali Paesi, gli importi della tariffa sono indicati nell’Allegato XX, Sezione I, del D. Lgs. n. 214/2005.
Gli importatori (o i loro operatori doganali), all´atto dell´importazione nel territorio doganale dell´U.E. di vegetali e prodotti vegetali di cui all´All. V, parte B, del D.Lgs. n. 214/2005, devono versare una "tariffa fitosanitaria" a copertura dei costi sostenuti dal Servizio Fitosanitario nell´espletamento dei controlli di identità e di quelli fitosanitari previsti dalla vigente legislazione e necessari a garantire che nel territorio comunitario non siano introdotti organismi nocivi che possano danneggiare le colture agrarie e forestali.
La direttiva quantifica l´importo della tariffa fitosanitaria, commisurandola alla tipologia di merce in importazione, al numero di controlli documentali e di identità, nonché alle relative quantità per spedizione o per partita oggetto di controllo. L´importo della tariffa è composto da una parte fissa relativa ai controlli documentali (7 euro) e da una parte variabile relativa ai controlli di identità e controlli fitosanitari, calcolata in funzione della tipologia e della quantità di merce che si intende importare.
La tariffa deve essere corrisposta solo per le partite di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci inserite nell´All. V, parte B, del D.Lgs. n. 214/2005.
Restano esclusi dal pagamento della tariffa, i piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci inseriti nell´All. V, parte B, del D.Lgs. n. 214/2005 destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né commerciali, né agricoli, o consumati durante il trasporto nonché il materiale vegetale sperimentale (Dir. 2008/61/CE).
Per ogni partita da importare deve essere effettuato un pagamento anche se, nello stesso giorno, un soggetto importa più partite; ciò al fine di rendere più agevole il processo di controllo e certificazione ed evitare che qualora una partita presenti problemi si rallenti lo sdoganamento delle altre partite importate dallo stesso operatore.
Gli operatori dovranno provvedere al pagamento della tariffa fitosanitaria prima di richiedere il controllo all´importazione previsto dalla normativa (controlli documentali, di identità e fitosanitari). Pertanto, alla richiesta di rilascio del certificato fitosanitario per l´importazione, dovrà essere allegata l´attestazione di versamento nonché i documenti attualmente richiesti (copia AWB, certificato fitosanitario del Paese di origine della merce, copia della fattura, eventuali dichiarazioni di equivalenza o dichiarazioni relative all´applicazione dell´art. 38, comma 5, del D. Lgs. n. 214/2005, nullaosta regionale per l´importazione delle sementi).
Qualora, durante il controllo documentale, emerga che il pagamento sia stato effettuato per una quantità di merce inferiore a quella che effettivamente si sta importando, prima dell´inizio dei controlli di identità e fitosanitari, l´importatore o il suo agente doganale dovranno effettuare l´integrazione della tariffa dovuta mediante pagamento sul conto corrente postale dell´importo residuo.
Il pagamento, anche se effettuato materialmente dall´operatore doganale, deve essere eseguito a nome della ditta importatrice che è indicata nel certificato fitosanitario del Paese di origine della merce ed intestataria del certificato di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP).
Ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa, sul certificato fitosanitario del Paese di origine della merce deve essere riportato il numero dei pezzi (es. n. steli per i fiori recisi, n. talee, ecc.) o i chilogrammi (es. bulbi, sementi) o i metri cubi (es. legname) dei vegetali o prodotti vegetali (Allegato XX, Sezione I) contenuti nella spedizione (è necessario pertanto, richiedere subito detta specifica alle Autorità fitosanitarie dei Paesi terzi da cui sono importati i vegetali o i prodotti vegetali).
Per il calcolo della parte variabile della tariffa, l´aumento per le quantità aggiuntive deve essere calcolato per scaglioni, e lo scaglione successivo scatta allorquando si supera il precedente, anche di una sola unità.
L’attestazione di pagamento della tariffa fitosanitaria dovrà essere inoltrata al Servizio Fitosanitario a dimostrazione dell´avvenuto versamento.
L’articolo 54 del D. Lgs. n. 214/2005 prevede le sanzioni amministrative; in particolare i commi 16, 17, 18, 19 e 20 riguardano direttamente gli importatori o i loro rappresentanti.
Il versamento della tariffa deve essere effettuato sul suddetto conto corrente postale n. 60249570, intestato a Regione Emilia-Romagna - Tassa fitosanitaria regionale, oppure tramite bonifico bancario, sul Conto IBAN n. IT 69 Y 07601 02400 000060249570 (anche on line)
Esportazione verso Paesi terzi
Il calcolo e il pagamento della tariffa devono essere effettuati per ogni singola spedizione al momento della richiesta di ispezione ai fini del rilascio del certificato fitosanitario di esportazione o riesportazione (D. Lgs. n. 214/2005, Allegato XX, Sezione II).
La tariffa si applica a tutti i prodotti per i quali viene richiesto un certificato fitosanitario di esportazione o riesportazione, qualunque sia il prodotto, compresi gli imballaggi in legno.
Per ogni spedizione l’importo totale da corrispondere è dato dalla somma della quota fissa relativa ai controlli documentali e dalla quota variabile relativa ai controlli di identità e ai controlli fitosanitari.
Il versamento della tariffa deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 60249570, intestato a Regione Emilia-Romagna - Tassa fitosanitaria regionale oppure tramite bonifico bancario, sul Conto IBAN n. IT 69 Y 07601 02400 000060249570 (anche on line).
Qualora l’utente riscontri difficoltà nel calcolare la tariffa, al fine di ottenere le necessarie informazioni può rivolgersi all’Ufficio controlli e certificazione del Servizio Fitosanitario, Via Di Saliceto, 81 - Bologna (tel. 051-5278111 - fax 051-358397) o alle sedi periferiche dello stesso Servizio: Cesena (tel. 0547-639500), Ferrara (tel. 0532-902516), Ravenna (0544-421523), oppure alle sedi dei Consorzi fitosanitari provinciali di Piacenza (tel. 0523-571245), di Parma (0521-292910), di Reggio Emilia (0522-271380) e di Modena (059-243107).


