Protocollo d'intesa pe la costituzione del Gruppo di Lavoro
Premesso e considerato che:
- la tutela della biodiversità delle specie di interesse forestale e naturale costituisce una delle azioni previste dalla Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro, ratificata dallo Stato Italiano con L. 124/1994 e dalla Strategia Paneuropea sulla Diversità Biologica e Paesaggistica approvata dai Ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea nel 1995;
- la difesa della biodiversità delle specie di interesse forestale e naturale costituisce per gli Enti firmatari del presente protocollo, anche a seguito dell’attuazione di regolamenti comunitari e di propri indirizzi per la difesa, la gestione e lo sviluppo della natura e del paesaggio, una azione prioritaria per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente nonché per il sostegno alla diversificazione delle attività agro-forestali, il miglioramento ed il recupero ecologico, ambientale e paesaggistico;
- le specie arboree ed arbustive indigene sono sempre più impiegate non solo in ambito tradizionale ma anche in contesti nuovi, quali l’arboricoltura da legno, la ricostituzione di siepi campestri, filari, frangiventi nei territori rurali, il recupero di ambienti degradati (cave, discariche, ecc.), nell’ingegneria naturalistica, ed anche nell’arredo verde urbano e nella forestazione urbana;
- la vivaistica forestale italiana, sviluppata dalle Regioni, necessita di un significativo cambiamento per far fronte alle nuove esigenze di tutela della biodiversità vegetale e di materiale di qualità idoneo per gli usi che vengono effettuati;
- in funzione degli impegni da attivare risulta opportuno promuovere azioni di ricerca, sperimentazione e divulgazione dei risultati ai diversi operatori interessati, nonché di scambio informativo e di materiali vivaistici in un contesto di omogeneità di riferimenti tra le differenti Regioni; è altresì necessario promuovere il coordinamento degli interessi e delle iniziative regionali nel settore del vivaismo forestale al fine di creare un sistema integrato ed interagente dei vivai forestali pubblici;
- gli Enti firmatari sono da diversi anni impegnati con propri specifici programmi nello sviluppo di moderne forme di vivaismo forestale, ivi comprese le azioni per la tutela delle diversità delle specie di interesse forestale e naturale;
- in coerenza con gli indirizzi sopracitati, è necessario promuovere fattivamente un’azione interregionale di coordinamento delle diverse iniziative in atto;
- gli Enti firmatari riconoscono come necessario ed utile promuovere e sostenere azioni tese a creare forme coordinate di sviluppo e festione nel settore della vivaistica forestale attraverso forme di reciproca collaborazione.
Tutto ciò premesso si convine e stipula quanto segue:
ART. 1
I sottoelencati Enti convengono di stipulare il presente protocollo d’intenti volto alla costituzione di un “Gruppo di lavoro interregionale sulla vivaistica forestale”, denominato “BIOFORV”.
Il Gruppo di lavoro interregionale può essere integrato da rappresentanti di altri Enti Pubblici o loro emanazioni con competenza nel settore vivaistico forestale qualora pervenga una richiesta di adesione con un formale approvazione del presente atto.
ART.2
Finalità del Gruppo di lavoro è il promuovere azioni comuni e coordinate tra i diversi Enti per lo sviluppo delle attività vivaistiche.
In tale contesto gli obiettivi operativi del Gruppo sono:
- costituzione di una rete sovraregionale di aree ecologicamente omogenee per la raccolta di materiale di propagazione di base (“popolamenti da seme”), nel rispetto delle specifiche caratteristiche genetiche;
- formulazione di proposte e criteri per l’armonizzazione delle normative regionali in materia di gestione e certificazione del materiale vivaistico;
- individuazione di moderne tecnologie per la valutazione qualitativa del seme e di conservazione del germoplasma;
- definizione di standard di idoneità colturale per il postime vivaistico;
- realizzazione di scambi di materiale vivaistico;
- redazione di progetti comuni di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione;
- redazione di orientamenti tecnici comuni da assumere nella produzione vivaistica.
ART.3
Il Gruppo di lavoro interregionale è costituito da 1-2 partecipanti nominati da ogni Ente.
Il Gruppo di lavoro interregionale BIOFORV può costituire, al suo interno, sottogruppi per affrontare obiettivi operativi specifici.
ART. 4
Gli Enti partecipanti convengono nell’identificare nell’Azienda Regionale delle Foreste della Lombardia la sede presso la quale conservare gli atti ufficiali del Gruppo costituiti da:
- Copia originale del protocollo con i seguenti allegati:
- Copia originale dei verbali del Gruppo.
ART. 5
Gli Enti partecipanti convengono nel prevedere la rotazione annuale della funzione di coordinamento operativo del Gruppo, assunta, di volta in volta, da ciascun Ente.
Compiti del coordinatore operativo sono i seguenti:
ART. 6
Gli Enti sottoelencati si riservano la facoltà di uscire dal Gruppo di lavoro, attraverso atto formale da indirizzare all’Azienda Regionale delle Foreste della Lombardia.
ART. 7
Il presente atto costituisce una dichiarazione di intenti per un impegno comune di lavoro, non comportante oneri economici.


