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Aiuti compensativi

La materia in via ordinaria è regolata dalla normativa operativa sul Fondo di Solidarietà Nazionale, che prevede:

  • aiuti contributivi e/o creditizi, ex-post, per la ripresa dell´attività produttiva delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche o calamità naturali.

Spetta al Servizio Aiuti alle imprese:

  • coordinare le attività tecnico amministrative degli Enti territoriali (Province e Comunità Montane);
  • raccogliere le proposte degli Enti territoriali (Province e Comunità Montane) relative alle richieste di riconoscimento dell´eccezionalità delle avversità atmosferiche;
  • proporre al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, con propria deliberazione di Giunta regionale, la declaratoria dell´eccezionalità delle avversità atmosferiche, ai sensi della normativa in vigore;
  • ripartire, a seguito di avvenuto riconoscimento da parte del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, delle risorse finanziarie assegnate dal citato Ministero, agli Enti territoriali (Province e Comunità Montane) e alle Banche;
  • liquidare il contributo in conto capitale , agli Enti territoriali (Province e Comunità Montane);
  • liquidare il concorso interessi sui prestiti quinquennali erogati dalle Banche alle aziende danneggiate.


Le domande di aiuto devono essere presentate, entro il termine perentorio di giorni 45 dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di declaratoria dell´eccezionalità delle singole avversità atmosferiche, agli Enti territoriali competenti (Province e Comunità Montane). Tali Enti provvedono all´istruttoria delle istanze ed alla concessione degli aiuti.