Riconversione aziende latte bovino
Riconversione delle aziende zootecniche da latte bovino in aziende estensive a indirizzo carne/latte non bovino
Il 24 maggio 2004, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1014, che dà attuazione all´art. 10, comma 21 della legge 119/2003 ed al decreto ministeriale 26 febbraio 2004.
Si tratta di misure che favoriscono la ristrutturazione e la riorganizzazione della produzione lattiera, nonchè il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito.
Beneficiari
Allevatori che aderiscono al programma di abbandono totale della produzione lattiera.
Condizioni
Presentazione di un piano di riconversione della durata massima di due anni.
Priorità
Introduzione di razze autoctone; produzioni DOP, IGP, QC e biologico; aumento dell´estensivizzazione.
Interventi ammissibili
Costruzione/ristrutturazione di fabbricati adeguati all´allevamento riconvertito; acquisto di macchine e attrezzature (esclusi macelli); sistemi di certificazione qualità; acquisto di bovini da carne riproduttori iscritti ai libri genealogici, come prima dotazione.
Contributo erogabile
Zone svantaggiate: giovane imprenditore= 45% dotazioni, 50% strutture; altro imprenditore= 35% dotazioni, 40% strutture.
Zone normali: giovane imprenditore= 40% dotazioni, 45% strutture; altro imprenditore= 30% dotazioni, 35% strutture.
Scadenza domande
26 luglio 2004 alla Provincia o Comunità montana competente per territorio, prorogata al 22 novembre 2004 con determinazione dirigenziale n. 10085/2004.
Modulistica
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