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Indici di densità venatoria

Ai sensi dell´art. 8 della Legge regionale 8/94 e successive modifiche, in Emilia-Romagna sono state individuate per ognuna delle 3 fasce territoriali montagna, collina, pianura, i seguenti limiti minimo e massimo di densità venatoria, entro i quali vengono stabiliti, per ogni ATC, gli indici di densità venatoria al fine della determinazione del numero dei cacciatori ammissibili:

  • montagna: da 1 cacciatore ogni 19 ettari (con possibile deroga fino a 23 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari di superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;
  • collina: da 1 cacciatore ogni 22 ettari (con possibile deroga fino a 25 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari di superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;
  • pianura: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 28 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari di superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.


Documenti

 
 
 
 
 
 
 

 

Per informazioni contattare:
Maria Cristina Benassi, tel. 051 5274849, e-mail: mbenassi@regione.emilia-romagna.it