Usi civici
Sono i diritti spettanti a una collettività organizzata e insediata su un territorio, di trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.
Gli usi civici sono i diritti spettanti a una collettività organizzata e insediata su un territorio, di trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. I diritti di uso civico sono distinti in due classi:
1ª classe - diritti essenziali: l’esercizio personale è riconosciuto necessario per i bisogni vitali; vi appartengono i diritti di pascolare e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.
2ª classe - diritti utili: comprendono in modo prevalente carattere e scopo di industria. Vi appartengono, congiunti con i diritti di 1ª classe o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascolare in comunione del proprietario e anche per speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo per ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e famigliare.
Riferimenti normativi
L. 16 giugno 1927, n. 1766
Contiene le disposizioni da osservare per l´accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all´esercizio di usi civici.
RD. 26 febbraio 1928, n. 332
Regolamento per la esecuzione della L.16.6.27, n.1766
(I testi completi della legislazione in materia e relative leggi regionali sono consultabili al link sottostante "NORMATIVA")
Consuetudini
Non sono comprese fra gli usi civici le consuetudini di: cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura, che cessano non appena diventano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.
Esistenza degli usi civici
Chiunque esercitasse o pretendesse esercitare diritti di uso civico era tenuto a farne dichiarazione al Commissario per la liquidazione degli usi civici entro il 3 aprile 1928 fornendo indicazione degli usi esercitati o pretesi e delle terre ritenute gravate ed eventualmente anche indicazione delle terre comuni o demani comunali da restituirsi nella loro originaria estensione.
In mancanza di prova documentale era ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l´esercizio dell´uso civico non fosse cessato anteriormente al 1800.
Se non è stata fatta la dichiarazione entro il 3 aprile 1928 è estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi che allora non si trovavano in esercizio e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici
Documenti
Link
Per informazioni contattare:
Carlo Patuelli, tel. 051 5274529, fax 051 5274377, e-mail: cpatuelli@regione.emilia-romagna.it


