Regione, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni montani: la ripartizioni delle funzioni in materia agricoltura
In applicazione della L.R. 30 maggio 1997 n. 15 e successive modifiche, le Province e le Comunità Montane della Regione - le prime limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana - esercitano tutte le funzioni amministrative in materia agricoltura di competenza regionale, sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, ad eccezione di quelle riservate espressamente alla Regione o alla Provincia.
In applicazione della L.R. 30 maggio 1997 n. 15 e successive modifiche, le Province e le Comunità Montane della Regione - le prime limitatamente al territorio non compreso in alcuna Comunità montana - esercitano tutte le funzioni amministrative in materia agricoltura di competenza regionale, sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale, ad eccezione di quelle riservate espressamente alla Regione o alla Provincia.
Con la L.R. 30 giugno 2008 n. 10 ha avuto inizio un processo di riordino territoriale, finalizzato alla revisione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane, alla loro assimilazione alle Unioni di Comuni e alla promozione delle Unioni di Comuni, quali livelli istituzionali appropriati per l’esercizio associato di funzioni e di servizi. Il risultato finale, esito dell’attuazione di tali norme, ha portato alla riduzione delle Comunità Montane, attraverso il loro accorpamento, scioglimento e/o contestuale trasformazione in Nuove Unioni di Comuni.
Ne consegue che le Nuove Unioni di Comuni montani subentrate a Comunità Montane soppresse (Valle del Tidone - Valli Dolo, Dragone e Secchia - Valle del Samoggia – Valli Savena e Idice - di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme – Acquacheta Romagna-Toscana -Valle del Marecchia) o che hanno incorporato uno o più Comuni degli enti soppressi (Unione Terra di Castelli) e il Nuovo Circondario Imolese svolgono funzioni amministrative in materia agricoltura – spettanti alle Comunità Montane preesistenti - per i Comuni montani in esse confluiti.
Per i Comuni non confluiti in Unioni o in una Nuova Comunità o nel Nuovo Circondario Imolese, tali funzioni – in assenza di accordi – sono invece esercitate dalla Provincia di riferimento. Per i Comuni distaccati dalla Regione Marche e aggregati nell’ambito della provincia di Rimini (Legge 117 del 2009) tali funzioni sono esercitate dalla Nuova Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia, a partire dalla definizione del nuovo assetto istituzionale della Comunità stessa, secondo quanto stabilito all’art. 4 della L.R. n. 17 del 2009.
Alla Regione, oltre alla potestà legislativa in materia “agricoltura” in attuazione del comma 4 dell’art. 117 della Costituzione, sono riservate espressamente le funzioni, individuate all’art. 2 della L.R. 15/1997 quali: la formulazione di obiettivi generali di programmazione del settore; la valorizzazione delle produzioni e l’innovazione di processi e di prodotti; gli interventi per l’orientamento dei consumi e il coordinamento della politiche nutrizionali; la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività per i supporti regionali all’assistenza tecnica, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo; la disciplina generale in materia di offerta dei prodotti agricoli e di regolamentazione dei mercati, ivi comprese le forme organizzative; la definizione delle politiche di regolazione delle produzioni; le attività relative a controlli e certificazioni fitosanitarie previsti dalla normativa e quelle relative ai servizi di supporto per l’incremento ippico, ivi compresa l’applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino; le funzioni, comprese la vigilanza e la tutela, in ordine ad enti o aziende, nonché quelle, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.
L’art. 3 comma 2 invece riserva espressamente alla Provincia: il coordinamento su base provinciale del sistema informativo agricolo regionale oltre le rilevazioni statistiche previste da programmi nazionali e regionali, i servizi riguardanti il prelevamento e l’uso dei carburanti a prezzi agevolati per l’agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo, la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l’attuazione degli interventi relativi all’orientamento dei consumi alimentari, la vigilanza sulla tenuta dei registri e libri genealogici, il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per l’abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale nonché dei centri aziendali di fecondazione artificiale per suini; il rilascio delle autorizzazioni per le attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, per l’acquisto di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici, nocivi; le funzioni amministrative in materia di offerta dei prodotti e di regolazione dei mercati, comprese le forme organizzative, non rientranti nelle competenze regionali; la costituzione di commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, comprese le nomine, nonché quelle concernenti enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali.


