Politiche Faunistiche e Venatorie
Con il termine politiche faunistiche e venatorie s´intende un campo assai vasto nel quale la Regione è chiamata ad operare e che comprende la totalità degli aspetti connessi alla fauna selvatica.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ovvero legge-quadro nazionale, infatti stabilisce che le Regioni provvedano ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità a quella stessa legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.
La Regione Emilia-Romagna ha emanato la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria" e successive modifiche, dove sono recepiti ed attuati i principi della legge-quadro nazionale, anche mediante il rinvio a provvedimenti amministrativi di disciplina dei diversi settori nei quali si articola la materia.
Uno dei principi sui quali si fonda la legislazione nazionale e regionale è la pianificazione del territorio per fini faunistico-venatori: tutta la superficie agro-silvo-pastorale, cioè, viene assoggettata ad un uso tale da consentire la conservazione delle specie appartenenti alla fauna selvatica mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
Da ciò deriva, conseguentemente, una attenta suddivisione e destinazione dell’ uso del territorio, da parte delle Province secondo indicazioni regionali, in percentuali determinate per le zone di protezione della fauna e per gli istituti territoriali d’iniziativa e gestione privata, fino all’individuazione su quanto resta del territorio così utilizzato, degli ambiti in cui può essere esercitata la caccia.
Si tratta dei cosiddetti ATC (ambiti territoriali di caccia), dove l’esercizio venatorio si pratica sulla base di una programmazione delle presenze dei cacciatori (il numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC deriva da un rapporto cacciatore-territorio, definito indice di densità venatoria, e calcolato tenendo conto delle caratteristiche ambientali complessive) i quali devono impegnarsi a partecipate in modo responsabile alla gestione dell’ambito di appartenenza.
Infine la gestione della fauna e la disciplina della caccia devono tenere un adeguato livello di compatibilità rispetto alle attività agricole, in modo tale che né la densità delle specie di fauna selvatica né la presenza dei cacciatori arrechino danno effettivo alle produzioni.
La tutela delle attività agricole si esplica anche mediante la previsione di incentivi economici agli agricoltori impegnati per il miglioramento degli habitat, nonché attraverso la corresponsione di contributi finanziari per la prevenzione e l’indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole.
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