Centri di Assistenza Agricola - C.A.A.
La Giunta regionale con delibera n. 410 del 28 marzo 2011 ha recepito le disposizioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 sulla riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola.
Nella delibera sono indicati i criteri e le modalità per la concessione dell’autorizzazione alle società interessate a svolgere l’attività di CAA sul territorio regionale.Inoltre è disponibile anche la documentazione che i CAA già autorizzati dalla Regione devono utilizzre per attestare l’avvenuto adeguamento ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento.
Le attività che il CAA può svolgere per conto delle aziende agricole che gli hanno conferito specifico mandato scritto, sono regolate dall’articolo 2 comma 1 del D.M. 27 marzo 2008; di queste si segnala l’assistenza nella fase di presentazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali (es. pagamento unico, investimenti e premi del PSR).
A tutela della qualità del servizio erogato alle aziende agricole, i CAA sono oggetto di una sorveglianza annuale svolta sulla base di un campionamento casuale che interessa almeno il 10% delle sedi operative operanti sul territorio regionale; qualora nel corso dei controlli siano riscontrate gravi irregolarità che non vengano rimosse nei tempi prescritti, la Regione procede alla revoca dell’autorizzazione.
Per le aziende agricole è agevole trovare in tutti i territori regionali sedi operative dei CAA che possono essere costituiti da organizzazioni agricole, da associazioni dei produttori e lavoratori e da associazioni di liberi professionisti.
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Per informazioni contattare:
Poggioli Giorgio, tel. 051 5274396, e-mail: GPoggioli@regione.emilia-romagna.it


