La condizionalità in Emilia-Romagna
Con l’approvazione del D.M. n. 27417/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30/12/2011, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della condizionalità, stabilita dal D.M. n. 30125/2009, come modificato dal D.M. n. 10346/2011. Oltre al consueto adeguamento normativo, le principali novità riguardano:
- l’attivazione dello Standard 5.2 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” che, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, prevede che dal 1° gennaio 2012 sia presente una fascia tampone di 5 metri lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione;
- la modifica allo standard 2.2 “Avvicendamento delle colture”, con l’introduzione nel paragrafo relativo alle deroghe della possibilità di dimostrare il mantenimento del livello di sostanza organica mediante l’adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici;
- l’introduzione della Decisione 2011/721/UE nella base giuridica dell’atto A4 (protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), con la quale la Commissione ha concesso ad alcune Regioni che ne hanno fatto richiesta, tra cui l’Emilia-Romagna, la deroga sulla quantità di effluente zootecnico che può essere distribuita in zona vulnerabile ai nitrati;
- la modifica all’allegato 8, contenente i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da rispettare nel caso in cui non siano stati individuati nei documenti di programmazione o nelle disposizioni regionali attuative (in Regione Emilia-Romagna tali requisiti sono già stati individuati nel testo del PSR 2007-2013): i requisiti minimi relativi all’uso di effluenti zootecnici si applicano nelle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali (Misura 214) che si trovano sia nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) che nelle zone ordinarie (ZO)
In Emilia-Romagna i requisiti per l´applicazione della condizionalità per l´anno 2012 sono stati definiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 30/01/2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico n. 35 del 29 febbraio 2012.
Tale provvedimento comprende, in Allegato A, l´elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO), stabiliti con l’Allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. ed integrati con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione; in Allegato B sono riportati gli Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), anch´essi integrati rispetto all´elenco di cui all´Allegato 2 del suddetto Decreto.
L´allegato A è articolato nei seguenti campi di condizionalità:
- Ambiente: comprendente gli Atti A1 e A5 relativi al rispetto delle disposizioni poste a tutela della Rete Natura 2000, l´Atto A2 riguardante la protezione delle acque sotterranee da inquinanti pericolosi, l´Atto A3 concernente l´utilizzo sostenibile in agricoltura dei fanghi di depurazione e, infine l´Atto A4 relativo alla protezione delle acque dall´inquinamento da nitrati di origine agricola.
- Sanità pubblica e salute degli animali, identificazione e registrazione degli animali che include gli Atti A6, A7 e A8, relativi all´istituzione di un sistema di identificazione e registrazione delle principali specie zootecniche.
- Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante che contiene gli Atti: B9 riguardante l´immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, B10 concernente il divieto di utilizzo di alcune sostanze nell´allevamento zootecnico, B11 relativo alla sicurezza alimentare e, infine, un gruppo di Atti (da B12 a B15) recanti disposizioni per la lotta contro alcune malattie degli animali da allevamento.
- Benessere degli animali che annovera gli Atti C16, C17 e C18, riguardanti la protezione negli animali negli allevamenti.
L´allegato B comprende un insieme di standard, raggruppati in norme:
- NORMA 1: Misure per la protezione del suolo (Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche; Standard 1.2: Copertura minima del suolo; Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti);
- NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo (Standard 2.1: Gestione delle stoppie; Standard 2.2: Avvicendamento delle colture);
- NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo (Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine);
- NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat (Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente; Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli; Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative; Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi ; Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati);
- NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque (Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione ; Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua).
Il regime di condizionalità, come definito in delibera, si applica ai beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Reg. (CE) n. 73/2009, degli aiuti/contributi/indennità di alcune Misure degli Assi 1 e 2 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali, nonché dei pagamenti relativi al premio di estirpazione, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde e per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.
Documenti
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Per informazioni contattare:
Gianfranco De Geronimo, tel. 051 5274558, e-mail: gdegeronimo@regione.emilia-romagna.it
Laura Biolchini, tel. 051 5274290, e-mail: lbiolchini@regione.emilia-romagna.it


